Quando si parla di monta del cane, conviene sempre seguire quello che dice il regolamento FCI. Questo perché se è vero che ci sono usi e consuetudini locali (utilizzati da privati o allevatori amatoriali), soprattutto in caso di allevamenti professionali sarebbe meglio basarsi su quello che dicono le regole ufficiali. E mettere tutto per iscritto: questo è fondamentale per evitare contestazioni future. Verba volant, scripta manent.
Avevamo già parlato in passato delle regole da seguire per la monta, oggi andiamo ad approfondire quello che dice il regolamento FCI in merito.
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Il Regolamento FCI per la monta è stato recepito in Italia sin dal 2012-2013 e va a sostituire il precedente regolamento "Gli usi e costumi internazionali di allevamento di Monaco" del 1934.
Se cercate il testo integrale del Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI, vi mettiamo il link da cui scaricarlo (ricordandovi che, in caso di dubbi, fa fede il testo originale in tedesco). Tutti i Paesi membri e partner su contratto della Federazione Cinologica Internazionale sono tenuti a rispettare il Regolamento di Allevamento Internazionale della FCI. Andiamo a vedere cosa dice tale Regolamento, capitolo per capitolo.
Questi i punti salienti del Preambolo:
Vengono considerati commercianti di cani e produttori di cuccioli tutte le persone il cui unico scopo è quello di acquistare e vendere cani per ottenere profitti economici, senza alcuna cura del benessere dei cani. I commercianti e produttori di cani non possono praticare l'allevamento.
I diritti e obblighi reciproci dei proprietari di stallone e fattrice sono determinati da:
Nel caso queste normative non esistessero, bisogna seguire il Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI:
Si consiglia ai proprietari delle fattrici di portarle e andarle a riprendere di persona o tramite persona fidata. Se la cagna deve rimanere più giorni presso il proprietario dello stallone, tutte le spese sono a carico del proprietario della fattrice, incluse:
Basandosi anche sulle leggi presenti nei singoli Paesi, dei danni provocati dall'animale è responsabile la persona che, quando questi danni vengono causati, ha la detenzione o il possesso dell'animale.
Se la fattrice dovesse morire durante la permanenza presso il proprietario dello stallone, quest'ultimo deve, a sue spese, far constatare la morte da un medico veterinario e a stabilirne le cause. Deve anche informare il prima possibile il proprietario della fattrice del decesso e della relativa causa.
Il proprietario della fattrice, se lo vuole, ha diritto a vedere la cagna morta. Se il decesso è imputabile al proprietario dello stallone, quest'ultimo è tenuto a risarcire i danni e gli interessi al proprietario della fattrice. Se il possessore dello stallone non ha colpa alcuna, il proprietario della fattrice deve rimborsare a quello dello stallone tutte le spese sostenute collegate al decesso della fattrice.
Il possessore dello stallone deve far coprire la fattrice dallo stallone prescelto, escludendo qualsiasi altro. Se lo stallone prestabilito non fa la monta, la fattrice non può essere presentata ad altro stallone se non tramite previo accordo col proprietario della fattrice.
Se accidentalmente la monta avviene da parte di un altro stallone differente da quello prescelto, il possessore dello stallone, a cui spetta la temporanea custodia della fattrice, deve rimborsare al proprietario della fattrice tutte le spese provocate dalla monta sbagliata. Dopo una monta accidentale con uno stallone diverso da quello pattuito, è vietato far accoppiare la cagna con lo stallone prescelto in origine. Al proprietario dello stallone, poi, non spetta nessun compenso per la monta accidentale.
Spetta al proprietario dello stallone certificare tramite attestato la corretta esecuzione della monta. Firmando il documento certifica che è stato testimone oculare della monta. Nel caso in cui il servizio Libro delle Origini del Paese preveda la presentazione di appositi moduli (in Italia per l'Enci Modulo A per la monta e Modulo B per la nascita di cucciolata), tocca al proprietario della fattrice procurarselo, compilarlo e portarlo al possessore dello stallone per la firma. Nel certificato di monta devono essere presenti questi dati:
Se il Libro delle Origini lo richiede, per l'iscrizione dei cuccioli è necessario anche fotocopia autenticata o estratto del certificato di Pedigree dello stallone. In questo caso tocca al proprietario dello stallone fornire copia gratuita al proprietario della fattrice
Il proprietario dello stallone deve firmare il certificato di monta solamente dopo il pagamento del prezzo precedentemente convenuto per la monta. Tuttavia non è permesso trattenere la fattrice come pegno. Come spiegato prima, se lo stallone prescelto non procede alla monta (per qualsiasi motivo) o se la femmina non acconsente alla monta, cioè nei casi in cui la monta non sia avvenuta, il proprietario dello stallone conserva il diritto di risarcimento, ma non può richiedere il pagamento del prezzo convenuto per la monta.
Parlando della prole dello stallone, il proprietario dello stallone non ha il diritto, nei confronti del proprietario della fattrice, ad altri compensi se non a quello per la monta. Questo vuol dire che non ha alcun diritto a farsi consegnare un cucciolo. Nel caso però in cui le parti si siano accordate per la consegna di un cucciolo come compenso per la monta, questo accordo deve essere messo per iscritto prima della monta. In tali accordi bisogna precisare e rispettare questi punti:
Se la monta è stata eseguita correttamente, gli obblighi dello stallone si considerano soddisfatti e pertanto il proprietario dello stallone ha diritto al pagamento convenuto. Tuttavia non è detto che la fattrice rimanga gravida anche se la monta si è svolta nel modo giusto. Nel caso la fattrice non rimanga incinta, il proprietario dello stallone può decidere se concedere una nuova monta gratuita al calore successivo o se rimborsare una parte del compenso ricevuto per la monta. Ma tali accordi particolari devono essere messi per iscritto nel contratto di monta prima che essa sia avvenuta.
Il diritto per una monta gratuita termina, però, quando lo stallone muore, se viene fatto un passaggio di proprietà dello stallone o se la fattrice muore. Se viene provato tramite analisi dello sperma che lo stallone era sterile al momento della monta, il proprietario della fattrice deve essere rimborsato delle spese della monta.
I cani devono essere in grado di riprodursi in maniera naturale. L'inseminazione artificiale non deve essere fatta su soggetti che non si sono riprodotti naturalmente in precedenza. Tuttavia esistono delle eccezioni vengono permesse se lo scopo è quello di migliorare la salute della razza, tutelare il benessere della fattrice o preservare/aumentare il patrimonio genetico della razza.
Nel caso venga fatta l'inseminazione artificiale, il veterinario che raccoglie lo sperma dello stallone deve certificare tramite attestato da consegnare al servizio Libro Origini del paese che registrerà i cuccioli e che lo sperma, fresco o congelato che sia, proviene dello stallone prescelto (inserire anche luogo e data di inseminazione, nome e numero di iscrizione della fattrice al Libro Origine e nome e indirizzo del proprietario della fattrice). Anche in questo caso il proprietario dello stallone deve compilare e consegnare gratuitamente al proprietario della fattrice il certificato di monta avvenuta.
Tutte le spese sostenute per il raccoglimento dello sperma sono a carico del proprietario della fattrice, così come le spese relative all'inseminazione.
In generale il proprietario della fattrice al momento della monta viene considerato l'allevatore della cucciolata. Tuttavia il diritto di utilizzare una fattrice o uno stallone può essere trasferito, tramite contratto, a terzi. Questo contratto deve essere messo per iscritto prima della monta. Inoltre la cessione del diritto di allevamento, per iscritto, deve essere comunicata per tempo al servizio del Libro Origini e all'eventuale associazione di allevatori per quella razza. A questo documento deve essere allegata anche la dichiarazione di nascita.
Nella cessione del diritto di allevamento bisogna scrivere con precisione tutti i diritti e doveri dei due contraenti. Se una terza persona ottiene temporaneamente il diritto di allevamento di una fattrice, questa viene considerata come il momentaneo proprietario della fattrice, dalla monta fino allo svezzamento.
I cuccioli nati da genitori di razza pura della medesima razza che hanno Pedigree riconosciuti dalla FCI e sui quali non risultano obiezioni o restrizioni particolari dell'organismo cinofilo nazionale (in generale restrizioni che non permettono ai cuccioli di essere ammessi alla riproduzione), sono considerati cani di razza pura e possono ricevere il Pedigree. I cuccioli possono essere venduti e trasferiti a una persona privata a nome del quale deve essere emesso un Pedigree di esportazione.
Bisogna anche ricordare che i Pedigree riconosciuti dalla FCI sono certificati che attestano l'affidabilità dei dati relativi alle generazioni citate, non certificati di garanzia di qualità del cane.
Salvo accordi differenti, si considera che il nuovo proprietario in caso di vendita di cagna gravida sia l'allevatore della cucciolata in arrivo. Tutti i cani allevati e iscritti devono avere un sistema di identificazione permanente e non falsificabile. Inoltre tale identificazione deve essere riportata sul Pedigree. L'identificazione del cane tramite microchip o tatuaggio deve essere certificata nel caso di effettuazione di esame del DNA.
Spetta agli allevatori provvedere alla registrazione di tutti i cuccioli delle cucciolate di razza pura. I cuccioli vengono iscritti al Libro Origini del Paese dove il proprietario della fattrice ha la residenza legale. La cucciolata porterà così il suo affisso. Se il titolare dell'affisso in questione si trasferisce in altro Paese membro della FCI, anche se per un periodo di tempo limitato, potrà scegliere se trasferire l'affisso prima della nascita della cucciolata rivolgendosi alla nuova organizzazione nazionale canina locale. Questa, a sua volta, dovrà informare la FCI. Una volta ottenuto il trasferimento, il proprietario dell'affisso potrà allevare solamente nel Paese in cui ha trasferito l'affisso. Ci sono però delle eccezioni per gli allevatori di cani di razza che vivono in Paesi che non hanno un Libro Origini riconosciuto dalla FCI. In questo caso potranno registrare i cuccioli in un Libro Origini riconosciuto FCI. Tutti i cuccioli della cucciolata devono essere obbligatoriamente iscritti nello stesso momento.
Ribadiamo ancora una volta che, per evitare contenziosi e contestazioni, tutti gli accordi fra proprietario dello stallone e della fattrice vanno messi per iscritto prima della monta, cercando di specificare diritti e doveri di ogni possibile situazione.
Ricordiamo anche che in Italia tutti i cuccioli vanno microchippati entro e non oltre i 60 giorni di vita. In caso di cucciolate, è il proprietario della fattrice a doversi intestare tutti i microchip dei cuccioli, salvo poi procedere con il passaggio di proprietà una volta che arriveranno i futuri proprietari. Inoltre per la legge italiana non è permessa la vendita o cessione di cani (anche a titolo di regalo) sprovvisti di microchip.